Come funziona l’ecobonus 110% – Guida alla ristrutturazione

Come funziona l’ecobonus 110% guida alla ristrutturazione

Il decreto rilancio ha introdotto in via definitiva l’ecobonus 110% per determinati lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione.

Grazie a questa opportunità gli italiani vengono messi nelle condizioni di intervenire per ristrutturare le proprie case rendendole più sicure e sostenibili. Questi incentivi possono aiutare a migliorare la qualità della vita di molte famiglie, per questo abbiamo preparato un approfondimento per capire come funziona il superbonus.

Vediamo tutte le ultime notizie sui lavori ammessi.

L’articolo 119 del decreto rilancio stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
  • istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Tra le ultime novità che riguardano c’è anche l’estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera.

L’articolo 119 del dl rilancio ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per “interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

Restano fermi i tre interventi “trainanti” per l’innalzamento di almeno 2 classi energetiche:

  1. Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  4. Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.

Accessibili solo dopo aver eseguito almeno un intervento trainante.

  • Sostituzione dei serramenti
  • Installazione schermature solari
  • Colonne di ricarica elettriche
  • Installazione di solare termico
  • Installazione di solare fotovoltaico
  • Installazione di gruppo di accumulo elettrico
  • Micro-generatori

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato.

L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 15000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per ottenere lo sconto in fattura o per esercitare l’opzione di cessione del credito prevista dal Superbonus 110 per le ristrutturazioni la data da tenere a mente è quella del 15 ottobre.

Cessione del credito

Facoltà di cedere l’importo maturato in credito di imposta ad altri soggetti, sia compresi nel rapporo originario di detrazione sia ad istituti di credito ed altri intermediari finanaziari.

La cessione potrà essere effettuata ad un prezzo inferiore ed è inoltre presente la possibilità di fare cessioni multiple.

La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita nell’anno successimo e nemmeno rimborsata.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti di attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Sconto in fattura

Consiste in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso. Lo sconto in fattura potrà avere anche un importo inferiore rispetto al valore della detrazione ed il fornitore che anticipa il credito può a sua volta cederlo ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. Lo sconto in fattura permette un limitato impiego di liquidità.

PER ADEMPIERE ALLA CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E’ NECESSARIO ACQUISIRE

  1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilascito dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragioniere, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai CAF.
  2. asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessri ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Cosa dispone l’Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento n. 283847/2020 l’Agenzia delle Entrate stabilisce le condizioni per richiedere le detrazioni legate agli interventi sugli immobili che danno diritto al cosiddetto Superbonus 110.

In particolare:

  • L’opzione va esercitata per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficientamento energetico e antisismico, recupero o restauro della facciata degli edifici;
  • La richiesta va fatta in via telematica, a partire appunto dal 15 ottobre, utilizzando il modello apposito e il software disponibile sul sito AdE;
  • La cessione del credito potrà essere accettata o meno dai cessionari attraverso la “Piattaforma cessione crediti”. In caso di accettazione, i crediti saranno visibili nel relativo cassetto fiscale e utilizzabili dai cessionari in compensazione o ulteriormente ceduti.
  • In alternativa alla cessione del credito si può chiedere uno sconto in fattura ai fornitori con riferimento a quanto disposto dall’art. 121 del dl 34/2020. Occorre per questo una copia dell’asseverazione trasmessa dall’Enea o, per gli interventi antisismici, dai professionisti coinvolti.
  • Sconto o credito di imposta devono essere calcolati sulla base delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento
  • Se più beneficiari sostengono spese per lo stesso immobile di cui sono possessori, ognuno potrà scegliere liberamente a quale beneficio accedere.
  1. Miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio (necessità di APE pre e post intervento) oppure ottenimento della miglior classe raggiungibile (es. da A3 a A4).
  2. Il bonus 110% non viene applicato per immobili con categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico).
  3. La detrazione al 110% si può eseguire al massimo su 2 unità immobiliari per soggetto più eventuali parti comuni (illimiatato).
  4. Sono comprese tutte le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 (per IACP fino al 30/6/2022)
  5. E’ necessaria un’asseverazione di un tecnico che dichiari il rispetto dei requisiti minimi e la congruità delle spese.

Interventi Trainanti

Isolamento Termico

  • 50.000 euro per unità singole
  • 40.000 euro per edifici plurifamiliari da 2 a 8 unità
  • 30.000 euro per edifici familiari da più di 8 unità

Impianto Centralizzato

  • 20.000 euro per edifici dino a 8 unità
  • 15.000 euro per edifici plurifamiliari da più di 8 unità

Impianto autonomo in edifici unifamiliari

  • 30.000 euro

Interventi Trainanti/Aggiuntivi

  • Stessi limiti di spesa della legislazione previgente
  • La cifra va moltiplicata per il numero di unità

Il bonus 110 per cento è una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici.

La guida dell’Agenzia delle Entrate sull’ecobonus 110 fornisce tutta una serie di casi pratici utili a capire il funzionamento dell’agevolazione introdotta dal decreto rilancio, fornendo inoltre indicazioni sulla possibilità di cedere il credito o di richiedere uno sconto immediato in fattura.

[Leggi gli esempi pratici e trova quello più simile alla tua situazione]

Vengono incentivati al 110% tutti gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo se abbinati ad uno degli interventi trainanti.

I massimali di spesa per il fotovoltaico sono 48.000 euro e comunque max 2.400 euro per kW, mentre per l’accumulo 1.000 euro per kWh di capacità.

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Modulistica e Link utili

Provvedimento Agenzia Entrate attuativo del 8 agosto 2020

Modello per la comunicazione dell’opzione Sconto in fattura / cessione del credito d’imposta

Istruzioni per la comunicazione dell’opzione Sconto in fattura / cessione del credito d’imposta

Asseverazioni  Allegato 1

Asseverazioni Allegato 2